Regole
generali
I
titoli di viaggio seguono alcune regole generali deliberate dalla Provincia
Autonoma di Trento:
Non sono
modificabili (con la sola eccezione dei titoli annuali, la cui riemissione
è permessa purché resti inalterata la categoria di appartenenza);
Il rilascio
duplicato avviene, in caso di smarrimento o furto, solo per i titoli di
viaggio con validità annuale;
I titoli di
viaggio che necessitano la presenza di smart card vengono ritenuti validi
solamente se caricati sulla smart card medesima.
Per
quanto riguarda le riemissioni:
Vengono
effettuate direttamente dall’ente che ha provveduto all’emissione. Ad
esempio, nel caso di abbonamento emesso in Cassa Rurale il duplicato dello
stesso dovrà essere riemesso presso l’istituto di credito che aveva emesso
il titolo;
Nel caso in cui
l’importo dell’abbonamento riemesso sia inferiore all’abbonamento da
sostituire, l’abbonamento viene riemesso senza restituzione di denaro
all’utente;
Nel caso in cui
l’importo sia superiore a quello dell’abbonamento da sostituire, lo stesso
viene riemesso alla tariffa prevista e l’utente paga la differenza;
L’abbonamento
sostituito viene trattenuto da chi ha eseguito la riemissione.
Per
quanto riguarda la durata del titolo di viaggio:
Giornaliero: giorno di
validità;
Settimanale: dal lunedì
alla domenica compresi;
Mensile: dalla data di
inizio validità compresa fino al giorno precedente del mese successivo
(esempio dal 10/01 fino al 9/02);
Annuale
scolastico:
varia a seconda della tipologia di abbonamento;
Annuale (lavoratori,
pensionati ecc..): varia a seconda della tipologia di abbonamento.
Scarica il documento